Art. 18 · Pool di giudici
AccordoCapo III

Art. 18

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Pool di giudici

In vigore dal 25 nov 2016
Pool di giudici 1. È costituito un pool di giudici conformemente allo statuto. 2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello. 3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.
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