Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 24 nov 2016
Denuncia 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. 2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica; e b) in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successive a quelle in cui è data la notifica. 3. Per quanto riguarda le disposizioni che non rientrano nelle lettere a) o b) del paragrafo 2, la presente Convenzione cesserà di avere effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica. Le richieste di informazioni pervenute prima della data in cui è stata notificata la cessazione saranno trattate in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati contraenti saranno vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all' per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo. In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnolo e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico
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