Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. 35 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIL Art. 2 Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul redd Art. 3 Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il conte Art. 4 Articolo 4 Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di un Art. 5 Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «st Art. 6 Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriv Art. 7 Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imp Art. 8 Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contrae Art. 9 Articolo 9 Imprese associate 1. Allorchè (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa Art. 10 Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraen Art. 11 Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un Art. 12 Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente Art. 13 Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae Art. 14 Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Art. 15 Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salar Art. 16 Articolo 16 Compensi degli amministratori I compensi degli amministratori e le altre retri Art. 17 Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i red Art. 18 Articolo 18 Pensioni 1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residen Art. 19 Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, dive Art. 20 Articolo 20 Studenti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immed Art. 21 Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraen Art. 22 Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto riguarda il Cile, la doppi Art. 23 Articolo 23 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggetta Art. 24 Articolo 24 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da u Art. 25 Articolo 25 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sc Art. 26 Articolo 26 Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni de Art. 27 Articolo 27 Diritto ai benefici 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenz Art. 28 Articolo 28 Disposizioni varie 1. In relazione ai conti o fondi di investimento («veicoli Art. 29 Articolo 29 Rimborsi 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla Art. 30 Articolo 30 Entrata in vigore 1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro att Art. 31 Articolo 31 Denuncia 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da pa Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360