Art. XXI · Disposizioni finali
Trattato

Art. XXI

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Disposizioni finali

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XXI Disposizioni finali 1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato ha durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno Rato il presente Trattato. Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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