Trattato
Art. XVIII
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In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XVIII
Spese
1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Storico versioni
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