Art. XIV · Consegna rimandata o temporanea
Trattato

Art. XIV

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Consegna rimandata o temporanea

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XIV Consegna rimandata o temporanea 1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza indugio sulla domanda di estradizione e far conoscere la propria decisione all'altra Parte. Nel caso in cui venga accolta la domanda di estradizione, la Parte richiesta può rimandare la consegna della persona fino a quando il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. 2. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per permettere lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata temporaneamente è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente e restituita alla Parte richiesta entro il termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data dell'uscita dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno del territorio della medesima, è computata nella pena da scontare nella Parte richiesta. 3. La consegna della persona da estradare può essere ugualmente rimandata: a) quando, a causa di una documentata grave malattia, il trasferimento può mettere in serio pericolo la sua vita; o b) quando motivi umanitari, determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano.
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