Trattato
Art. XII
12 / 47Arresto provvisorio
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XII
Arresto provvisorio
1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte può ordinare, su richiesta dell'altra Parte, l'arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della libertà personale.
2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che è stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale o che presenterà una domanda di estradizione.
Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l'indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l'identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio può essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.).
3. La parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte sull'esito della richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure restrittive della libertà professionale.
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall'articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l'arresto provvisorio e le altre misure restrittive della libertà personale sono revocati. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, come pure l'estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.
Storico versioni
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