Art. VII · Principio di specialità
Trattato

Art. VII

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Principio di specialità

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo VII Principio di specialità 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizioni o privazioni della libertà personale in esecuzione di una pena, nè ad altre misure restrittive o privative della libertà personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che: a) La Parte richiesta vi consenta; o b) La persona estradata, avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente. 2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona è estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell'art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. 3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l'estradizione è stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione o privazione della libertà personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato è ammessa l'estradizione. 4. La persona consegnata non può essere riestradata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b). 5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona nè stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta Parte.
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