Trattato
Art. II
2 / 47Fatti che danno luogo all'estradizione
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo II
Fatti che danno luogo all'estradizione
1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno o più severa.
2. Inoltre se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovrà essere superiore a sei mesi.
3. Quando la domanda di estradizione riguarda più reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'estradizione, se è concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potrà essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'estradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potrà essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare è superiore a sei mesi.
4. L'estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o imporranno l'inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.
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