Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 9
32 / 47In vigore dal 23 nov 2016
1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessarie, entro le loro possibilità ed in conformità con la propria legislazione, per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.
2. La decisione di eseguire la consegna controllata sarà presa caso per caso ed in conformità con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare.
3. Le consegne illecite per cui la consegna controllata è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle Autorità doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.
Storico versioni
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