Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 17
40 / 47In vigore dal 23 nov 2016
1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell' del presente Accordo.
2. I dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equivalente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce.
3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme pertinenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati.
4. Lo scambio dei dati personali non potrà avvenire prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione è equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-adm-17