Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. 52 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. I Obbligo di estradare Art. II Fatti che danno luogo all'estradizione Art. III Reati fiscali Art. IV Rifiuto di estradare Art. V Pena di morte Art. VI Rifiuto facoltativo dell'estradizione Art. VII Principio di specialità Art. VIII Computo del periodo di detenzione Art. IX Modalità e lingue delle comunicazioni Art. X Documenti a sostegno della domanda Art. XI Informazioni supplementari Art. XII Arresto provvisorio Art. XIII Decisione e consegna della persona Art. XIV Consegna rimandata o temporanea Art. XV Consegna di oggetti Art. XVI Transito Art. XVII Concorso di domande di estradizione Art. XVIII Spese Art. XIX Intervento dello stato richiedente Art. XX Estradizione semplificata Art. XXI Disposizioni finali Protocollo addizionale
Art. 1 PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIAN Art. 2 Articolo 2 Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore il primo giorno del second Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 1 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESS Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono Art. 4 Articolo 4 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni d Art. 5 Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni Art. 6 Articolo 6 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di Art. 7 Articolo 7 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 8 Articolo 8 Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, in conformità Art. 9 Articolo 9 1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessarie, entro le loro possibilità Art. 10 Articolo 10 Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformità alle Art. 11 Articolo 11 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Art. 12 Articolo 12 1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione do Art. 13 Articolo 13 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 14 Articolo 14 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fo Art. 15 Articolo 15 1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazion Art. 16 Articolo 16 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'a Art. 17 Articolo 17 1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di Art. 18 Articolo 18 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita di una Parte Contraente ritenga ch Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 20 Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servi Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contra Art. 22 Articolo 22 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 24 Articolo 24 Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360