Convenzione
Art. 14
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In vigore dal 22 nov 2016
Servizi
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da servizi resi nell'altro Stato contraente sono imponibili nei primo Stato. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui sono resi i servizi laddove tali servizi siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi.
Tuttavia, l'imposta cosi prelevata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo di tali pagamenti è residente dell'altro Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo l'espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, o altre attività indipendenti di natura analoga.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il fornitore dei servizi, residente di uno Stato contraente,
(i) esercita un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata; o
(ii) dispone regolarmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per lo svolgimento della propria attività.
In entrambi i casi menzionati (i) e (ii), i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa, a seconda dei casi, in conformità con le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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