Art. 22 · Attuazione dell'Accordo
Accordo

Art. 22

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Attuazione dell'Accordo

In vigore dal 19 ott 2016
1. Le Autorità doganali disporranno che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Autorità doganali stabiliranno disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia e dall'Amministratore Generale delle Dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Autorità Doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
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