Accordo
Art. 10
10 / 23File e Documenti
In vigore dal 19 ott 2016
1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie autentiche o certificate si rivelassero insufficienti.
3. I documenti ricevuti in originale dovranno essere restituiti al più presto; la responsabilità della loro adeguata conservazione spetta all'Autorità ricevente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-10