Art. 57 · Entrata in vigore e durata
Accordo quadroTitolo VIII

Art. 57

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Entrata in vigore e durata

In vigore dal 18 ott 2016
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie. 2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-57