Accordo quadro›Titolo VIII
Art. 50
174 / 182Risorse disponibili per la cooperazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attività illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorità investigative competenti delle Filippine.
3. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine.
4. Le Parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacità e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilità e altre attività concordate dalle Parti.
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