Accordo quadro›Titolo VI
Art. 45
169 / 182Salute
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le Parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci.
2. La cooperazione si svolge mediante:
a) programmi nei settori elencati al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunità povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute;
b) attività congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compreso lo scambio di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell' e di programmi di promozione della salute;
d) la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie;
e) altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalità stabilite di comune accordo.
Storico versioni
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