Art. 37 · Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
Accordo quadroTitolo VI

Art. 37

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Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitività delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a: a) promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunità nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti; b) scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare le PMI; c) promuovere la partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalità specifiche; d) promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualità; e) fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese; f) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili; g) sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacità in materia di norme, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.
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