Accordo quadro›Titolo VI
Art. 35
159 / 182Agricoltura, pesca e sviluppo rurale
In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo può riguardare:
a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
b) le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie;
c) il benessere degli animali;
d) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
e) la politica di qualità per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche;
f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie;
g) la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
h) lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;
i) il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca;
j) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare;
k) la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato;
l) le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
m) il potenziamento delle associazioni di produttori e le attività di promozione commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-35