Accordo quadro›Titolo VI
Art. 34
158 / 182Ambiente e risorse naturali
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuoverà la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attività intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
3. Le Parti convengono di collaborare per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
4. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:
a) aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunità culturali/popolazioni indigene e delle comunità locali;
b) sviluppare capacità in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica;
c) sviluppare capacità per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza;
d) promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato;
e) migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governanza nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilità delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste;
f) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti;
h) tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche;
i) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere già sfruttate o abbandonate;
j) promuovere lo sviluppo delle capacità di gestione delle catastrofi e dei rischi;
k) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie.
5. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.
Storico versioni
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