Accordo quadro›Titolo V
Art. 27
151 / 182Lavoro marittimo, istruzione e formazione
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Le Parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattarle alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico.
3. Le Parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), come modificata, per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.
4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le Parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:
a) istruzione e formazione marittima;
b) condivisione delle informazioni e sostegno ad attività connesse con il settore marittimo;
c) metodi d'insegnamento applicati e migliori prassi di formazione;
d) programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare;
e) il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.
Storico versioni
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