Art. 19 · Diritti di proprietà intellettuale
Accordo quadroTitolo III

Art. 19

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Diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità delle migliori prassi e delle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. 2. Le Parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprietà che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). 3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varietà vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV). 4. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprietà intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonché sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.
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