Art. 18 · Servizi
Accordo quadroTitolo III

Art. 18

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Servizi

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi. 2. Riconoscendo la competitività dei rispettivi settori dei servizi, le Parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunità per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-18