Accordo quadro›Titolo III
Art. 17
141 / 182Politica di concorrenza
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorità preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori.
2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attività volte a sviluppare le capacità relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-17