Art. 17 · Politica di concorrenza
Accordo quadroTitolo III

Art. 17

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Politica di concorrenza

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorità preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori. 2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attività volte a sviluppare le capacità relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
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