Art. 16 · Investimenti
Accordo quadroTitolo III

Art. 16

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Investimenti

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
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