Art. 12 · Principi generali
Accordo quadroTitolo III

Art. 12

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Principi generali

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo. 2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contributo allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformità con l'OMC. 4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti. 5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonché per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.
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