Accordo quadro›Titolo I
Art. 1
125 / 182Principi generali
In vigore dal 18 ott 2016
ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA
L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, in appresso denominata "le Filippine",
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente "le Parti",
Considerando i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
Considerando che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
Considerando che per le Parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie;
Ribadendo l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie;
Ribadendo l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon Governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni;
Ribadendo il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;
Considerando che le Parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Esprimendo il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;
Considerando che le Parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda;
Riconoscendo la necessità di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico a livello internazionale;
Riconoscendo che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale;
Considerando che le Parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo.
L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
Riconoscendo che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale,
Riconoscendo l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;
Riconoscendo l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;
Riconoscendo l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea;
Esprimendo il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico;
Sottolineando l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza;
Riconoscendo il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, così come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;
Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
Riconoscendo l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
Confermando il loro desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci,
Hanno convenuto quanto segue:
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon Governo.
5. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgerà in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.
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