Art. 73 · Soluzione concordata
AccordoCapo III

Art. 73

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Soluzione concordata

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-73