Art. 49 · Documentazione di gara
AccordoCapo II

Art. 49

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Documentazione di gara

In vigore dal 18 ott 2016
1. L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa delle questioni di cui all'appendice VIII dell'allegato 1 del presente accordo, se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto. 2. Su richiesta, l'ente appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purchè tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti. 3. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara: a) informandone, ove noti, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
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