Art. 20 · Eccezioni generali
AccordoCapo III

Art. 20

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Eccezioni generali

In vigore dal 18 ott 2016
Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive e all'articolo XXI del GATT 1994, che sono incorporate e costituiscono parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
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