Art. 17 · Dazi all'esportazione
AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 17

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Dazi all'esportazione

In vigore dal 18 ott 2016
Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o altri diritti e oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in connessione a queste, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.
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