Accordo›Titolo V
Art. 116
113 / 182Entrata in vigore e rinnovo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve l'ultima delle notificazioni delle Parti relative all'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni.
Esso è prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna della Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati in base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-116