Art. 114 · Agevolazioni
AccordoTitolo V

Art. 114

111 / 182

Agevolazioni

In vigore dal 18 ott 2016
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, conformemente ai regolamenti e alle norme interne di ciascuna di esse, le Parti convengono di concedere agli esperti e ai funzionari debitamente autorizzati le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-114