Art. 112 · Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali
AccordoTitolo V

Art. 112

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Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

In vigore dal 18 ott 2016
1. È istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il consiglio di cooperazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-112