Accordo›Titolo V
Art. 112
109 / 182Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali
In vigore dal 18 ott 2016
1. È istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consiglio di cooperazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-112