Art. 11 · Trattamento nazionale
AccordoTitolo IICapo ISez. I

Art. 11

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Trattamento nazionale

In vigore dal 18 ott 2016
Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformità dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-11