Art. 109 · Cooperazione culturale
AccordoTitolo IV

Art. 109

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Cooperazione culturale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore della cultura, al fine di diffondere una maggiore comprensione reciproca e incentivare i rapporti culturali fra di esse. 2. Le Parti sostengono lo scambio di informazioni e conoscenze e altre iniziative che contribuiscano a potenziare la capacità, in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale. 3. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq. Esse promuovono la ratifica e l'effettiva attuazione dei pertinenti accordi internazionali, tra cui la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali. 4. Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, istituzioni e organizzazioni culturali che rappresentano la società civile nell'Unione e in Iraq. 5. Le Parti coordinano i rispettivi sforzi nei consessi internazionali, tra cui l'UNESCO, e/o nell'ambito di altri organismi internazionali, al fine di promuovere la diversità culturale, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
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