Art. 108 · Lotta alle droghe illecite
AccordoTitolo IV

Art. 108

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Lotta alle droghe illecite

In vigore dal 18 ott 2016
1. Nel rispetto delle proprie leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un'azione e un coordinamento efficaci fra le autorità competenti, anche nei settori della sanità, dell'istruzione, dell'applicazione della legge e della giustizia. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.
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