Art. VIII · Emendamenti all'Articolo XVI (Viaggi e trasporti)
ProtocolloParte V

Art. VIII

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Emendamenti all'Articolo XVI (Viaggi e trasporti)

In vigore dal 13 ago 2016
Articolo VIII Emendamenti all'Articolo XVI (Viaggi e trasporti) L'Articolo XVI, paragrafo 4, sarà emendato come segue: 4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.
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