Art. XVII · Risoluzione delle controversie
Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. XVII

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Risoluzione delle controversie

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XVII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni, tra l'Organizzazione e il Governo, sarà risolta mediante negoziato tra le Parti.
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