Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. XIII
13 / 59Membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XIII
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE
1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:
(a) Inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
(g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.
Storico versioni
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