Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. VII
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In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO VII
COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborali da computer, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.
2. L'Organizzazione avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici delle valigie diplomatiche.
Storico versioni
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