Art. VI · Personalità giuridica
Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. VI

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Personalità giuridica

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO VI PERSONALITÀ GIURIDICA 1. Il Governo riconosce che l'Organizzaione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.
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