Art. IV · Servizi pubblici della sede centrale
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Art. IV

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Servizi pubblici della sede centrale

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE 1. Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.
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