Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. III
3 / 59Protezione della sede centrale
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO III
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE
1. Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-iii