Art. II · Sede centrale e sua inviolabilità
Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. II

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Sede centrale e sua inviolabilità

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO II SEDE CENTRALE E SUA INVIOLABILITÀ 1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che esercita una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale. 2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana. 3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Organizzazione.
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