Art. 22 · Utilizzo dei privilegi e immunità
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte V

Art. 22

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Utilizzo dei privilegi e immunità

In vigore dal 13 ago 2016
Utilizzo dei privilegi e immunità I privilegi e le immunità riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui; è dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunità osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.
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