Art. 16 · Previdenza sociale
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte III

Art. 16

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Previdenza sociale

In vigore dal 13 ago 2016
Previdenza sociale 1. Poiché l'Agenzia si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. 2. È possibile stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.
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