Art. 13 · Veicoli dell'Agenzia
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte II

Art. 13

32 / 59

Veicoli dell'Agenzia

In vigore dal 13 ago 2016
Veicoli dell'Agenzia 1. L'Agenzia sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all'uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficierà inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia. 2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l'autorizzazione delle autorità italiane e senza che siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-13