Art. 22 · LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

Art. 22

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 1 gen 2025
Interventi urgenti 1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con le deliberazioni di cui all', comma 1, e con la relazione di cui all', comma 1 , nei limiti delle risorse ivi previste. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168 .
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